Art. 2.

      1. A decorrere dal primo periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo delle deduzioni per oneri di famiglia di cui all'articolo 12 del testo unico può essere dedotta dal reddito, al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del medesimo

 

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testo unico, di ciascun coniuge determinato ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, una quota del reddito stesso rapportato ad anno, percentualmente stabilita nelle seguenti misure:

          a) del 2 per cento per gli ascendenti e per i collaterali fino al terzo grado conviventi;

          b) del 5 per cento per ciascun figlio anche adottivo, minore di età ovvero di età non superiore a ventisei anni se dedito agli studi o al tirocinio gratuito; la stessa percentuale del 5 per cento è altresì stabilita per ciascun minore in affidamento e la percentuale del 7 per cento si applica per ciascun figlio permanentemente inabile al lavoro;

          c) dell'1 per cento per ciascuna delle persone indicate all'articolo 433 del codice civile, diverse da quelle indicate alla lettera b), che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

      2. La riduzione in termini di imposta derivante dall'applicazione delle deduzioni di cui al comma 1 non può essere complessivamente superiore a 2.582,28 euro né inferiore alla riduzione che deriverebbe dall'applicazione delle deduzioni di cui all'articolo 12 del testo unico.
      3. Le deduzioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma non possiedano redditi propri per un ammontare annuo complessivo superiore a 4.131,65 euro al lordo degli oneri deducibili. Le stesse persone, eccettuati i figli minori di età per i quali è sufficiente la dichiarazione del contribuente, devono attestare di non possedere redditi in misura superiore al limite indicato dal presente comma.